Nel Consiglio comunale del 26/10/2017, come ultimo argomento, è stata discussa la mozione
presentata dalla nostra lista con cui si domandava al Consiglio di impegnare la Giunta a far costituire il
Comune come parte civile nell’eventuale processo penale relativo all’alluvione del 3 maggio 2014.
La assenza di obiettività da parte della maggioranza, tutta impegnata a far quadrato attorno al sindaco
“senza se e senza ma”, gli ha impedito di capire il senso della mozione: si chiedeva alla giunta di
predisporre quanto necessario per consentire al Comune di costituirsi parte civile nell’eventuale
processo penale, a prescindere da chi saranno i soggetti rinviati a giudizio.
Venendo al merito di quanto emerso dalla discussione intendiamo replicare pubblicamente al
consigliere Paradisi, al vicesindaco Memè ed al presidente del Consiglio Romano.
Il consigliere Paradisi (intervento ascoltabile a 7:11:33 della registrazione, link n. 1) ha affermato che il
Comune non può costituirsi parte civile in un procedimento penale ove, nel caso venissero rinviati a
giudizio suoi amministratori e/o suoi dipendenti, dovrebbe sedere sul banco degli imputati come
responsabile civile, definendo tale richiesta un errore che farebbe uno studente al primo anno di
giurisprudenza. Bene, anzi male. Perché prima il Tribunale di Grosseto (link n. 2) poi la Corte di
Appello di Firenze (link n. 3), nel caso del naufragio della nave Costa Concordia, han ritenuto
legittima la presenza della società armatrice nel processo sia come responsabile civile
dell’imputato sia come parte civile nei confronti dello stesso imputato. In particolare, il Tribunale
di Grosseto (link n. 2, pag. 520-521) nel respingere la richiesta di inammissibilità della difesa
dell’imputato ha affermato che “I rapporti processuali di natura civile sottesi alle due forme di
intervento nel processo sono autonomi e distinti, per cui non esiste alcuna relazione di
incompatibilità tra di essi”, tanto che la società armatrice venne condannata come responsabile civile
(link n. 2, pag. 528) ma nella stessa sentenza venne accolta la sua domanda come parte civile nei
confronti dell’imputato (link n. 2, pag. 540) rimettendo le parti avanti il giudice civile per la
quantificazione dei danni; la Cassazione penale poi non ha riformato tale aspetto (link n. 4).
Ciò significa che il Comune può e deve costituirsi parte civile nel processo penale.
Quindi dalla auspicata costituzione del Comune come parte civile non deriverà alcun pregiudizio ai
cittadini che hanno subìto danni dall’alluvione, come affermato dal consigliere Paradisi.
Rispetto alle parole del vicesindaco, al netto del suo processo alle intenzioni che rispediamo al mittente,
ci piace rimarcare questo passo: “valuteremo con estrema attenzione l’iter processuale e quindi anche
se eventualmente nei termini stabiliti dalla legge il Comune e quindi se la giunta decada se
l’amministrazione si costituisca parte civile nessuna cosa è preclusa”. Sebbene la nostra mozione sia
stata respinta dalla maggioranza, il vicesindaco ha preso un impegno preciso dinanzi alla Città e dinanzi
al Consiglio Comunale e vigileremo che ciò avvenga.
Perché che il Comune abbia subìto dei danni è cosa certa, risulta anche dalla relazione della
Commissione speciale (link n. 5, pag. 12) presieduta dal sig. Enzo Monachesi: “costi del Comune per
attività di emergenza e pronto intervento: € 4.200.000 … … costi del Comune per il ripristino del
patrimonio pubblico: € 8.325.000”, il tutto quindi per un totale di 12.525.000,00 euro di costi del
Comune.
Per chiudere vorremmo sapere dal presidente del Consiglio Romano cosa volesse dire quando, dopo
aver dichiarato il ritiro della mozione, rivolgendosi al segretario e prima che spegnesse il microfono
pronunciò queste parole: “io voglio che …” (intervento ascoltabile a 8:04:33 della registrazione, link n. 1).
Per capire se chi siede sullo scranno da Presidente del Consiglio comunale è membro del P.D. o è il
Presidente del Consiglio.
Lista Civica Senigallia Bene Comune
Link n. 1: http://senigallia.halleymedia.com/live174-Consiglio- comunale.html
Link n. 2 Primo grado - Sentenza Tribunale Grosseto: http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-
content/uploads/2015/07/trib-grosseto- concordia.pdf
Link n. 3 Appello - Sentenza Corte Appello Firenze: http://www.agenziaimpress.it/wp-
content/uploads/2016/08/sentenza-2018- 2016-Corte- dAppello-Firenze- SCHETTINO.pdf
Link n. 4 - Cassazione, Sentenza : http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-
content/uploads/2017/07/cassazione-2017- 35585.pdf
Link n. 5 - Relazione Commissione Speciale: https://senigallia.openmunicipio.it/acts/deliberations/2015-
01-28- 000000-s- sg-2015- 77-commissione- consiliare-speciale- sugli-eventi- alluvionali-del- 3-maggio- 2014-e-
sulla-prevenzione- del-rischio- idrogeologico-istituita- con-deliberazione- n-27- del-04062014- relazione-
approvata-dalla- commissione/documents/